Il registro scolastico è un documento previsto dal sistema scolastico italiano.
L’obbligo venne sancito dall’art 41 del regio decreto aprile 1924, n. 965, successivamente legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ha introdotto l’obbligo del registro elettronico
Come ogni atto pubblico, non deve essere contraffatto o distrutto. L’insieme dei registri vale anche ad attestare la presenza del docente in classe, come stabilito dalla Corte di Cassazione sezione lavoro con sentenza n. 11025/2006.[2]
Laddove le scuole abbiano adottato integralmente il registro elettronico on line, la validità del documento amministrativo (registri e pagelle) nel formato informatico è normata dall’articolo 20 del D. lgs. 82/2005 che indica oggettive caratteristiche di “qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”, tutte da dimostrare in assenza di certificazione dal Garante della Privacy, e alla sottoscrizione con “firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento” di docenti e Dirigente Scolastico (art 21), che sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali (secondo le sentenze n.12726/2000 e n. 714/201 della V sezione penale della Corte di